Statuto PaviAIL

 

Statuto dell'associazione “PAVIAIL ONLUS - Sezione autonoma della Provincia di Pavia della Associazione Italiana contro le Leucemie – linfomi e mieloma ONLUS”

(Allegato “A” ad Atto Notaio Dr.ssa Paola Rognoni n. 6724 – 4403 di Rep. del 11 aprile 2013)

 

Denominazione – Sede – Scopo

Art. 1

L'Associazione, già costituita in Pavia il 14 luglio 1983 con atto Notaio Gian Maria Grisi con la denominazione “COMITATO PER LA LOTTA CONTRO LE LEUCEMIE ED I LINFOMI – PAVIA”, denominata a partire dal 13 maggio 1998 “PAVIAIL - Sezione autonoma di Pavia della Associazione Italiana contro le Leucemie”, ha assunto dal 12 giugno 2012 la nuova denominazione “PAVIAIL ONLUS - Sezione autonoma della Provincia di Pavia della Associazione Italiana contro le Leucemie –  linfomi e mieloma ONLUS”, denominata per brevità “PAVIAIL ONLUS”

Art. 2

L'Associazione ha sede in Pavia, Piazza Ghislieri n. 4, ed è socia della “Associazione Italiana contro le Leucemie – linfomi e mieloma ONLUS” denominata per brevità “AIL Nazionale”, la quale ha sede in Roma ed è riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 481 del 19 settembre 1975 ed iscritta al n. 263 del Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Roma.

Art. 3

L'Associazione “PAVIAIL ONLUS” non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall'Assemblea dei soci effettivi con la presenza ed il voto di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci stessi.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L’Associazione utilizza nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.

Art. 4

L'Associazione persegue nell’ambito provinciale di riferimento gli obiettivi previsti dall’Art.4 dello Statuto dell’AIL Nazionale, e in particolare ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica nel campo delle leucemie e di altre emopatie e di aiutare a migliorare l'assistenza socio-sanitaria in favore dei pazienti affetti da leucemia e da altre emopatie e delle loro famiglie, sostenendo i Centri Ematologici di riferimento della Provincia di Pavia.

Sul piano applicativo l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

a) favorire la ricerca ed una migliore assistenza finanziando i Centri Ematologici di riferimento della Provincia di Pavia per l’assegnazione di Borse di Studio e Contratti di Ricerca a medici e biologi, per l’acquisto di strumenti e tecnologie capaci di migliorare il raggiungimento dei propri obiettivi, per l’organizzazione di congressi;

b) collaborare con gli organi legislativi e di governo, statali e regionali, e gli altri enti locali per la formulazione di piani e programmi di studio, di nuove leggi e provvedimenti, esercitando, se necessario, opera di stimolo;

c) collaborare con le autorità, le altre unità operative ospedaliere, gli altri servizi dipartimentali universitari, per migliorare la ricerca e l'assistenza in favore delle persone affette da leucemia e da altre emopatie.

Nel perseguimento dei predetti scopi, “PAVIAIL ONLUS” agisce nel rispetto dello statuto dell’Ail Nazionale e dei Regolamenti generali che ne disciplinano l’attività.

Eventuali controversie tra l’Associazione nazionale e “PAVIAIL ONLUS” saranno devolute alla competenza del Collegio dei Probiviri nazionale.

 

Strumenti

Art. 5

Nei limiti dei propri scopi non di lucro e tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente l'Associazione può compiere ogni atto ed ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, in proprio o mediante convenzioni, ovvero acquisizione, senza fini di speculazione finanziaria, di partecipazione di enti o di società che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, sia utile al conseguimento degli scopi associativi. A tali fini potrà, attraverso gli organi rappresentativi, rilasciare fidejussioni ed altre garanzie, acquisire a qualsiasi titolo, nel rispetto delle norme di cui all'art. 17 c.c., nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e comodato, beni mobili ed immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere, mezzi di trasporto. L’Associazione potrà reperire i mezzi finanziari occorrenti per i fini istituzionali anche attraverso pubbliche sottoscrizioni.

 

Soci

Art. 6

L’Associazione si compone di soci effettivi.

Sono soci effettivi coloro (persone fisiche e giuridiche) che, attraverso specifica domanda e previa presentazione di due persone già socie, siano ammesse dal Consiglio di Amministrazione.

Le iscrizioni per i soci effettivi decorrono dal momento dell'accoglimento della domanda di ammissione.

E’ esclusa la partecipazione temporanea dei soci effettivi alla vita dell’Associazione.

I soci effettivi partecipano alle assemblee ordinarie e straordinarie ed hanno diritto di voto.

La qualifica di socio effettivo può venire meno per i seguenti motivi:

a) per recesso a norma dell'art. 24 del c.c.

b) per delibera di esclusione del Consiglio di Amministrazione a causa di accertati motivi di incompatibilità con lo scopo perseguito dall'Associazione, o per aver contravvenuto a norme ed obblighi contenuti nel presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità.

 

Sostenitori

Art. 7

Sono sostenitori le persone fisiche e giuridiche che versino un contributo liberale all’Associazione o che collaborino volontariamente e gratuitamente nelle sue attività.

I sostenitori possono far pervenire al Consiglio di Amministrazione proposte e suggerimenti da porre all'esame dell'Assemblea dei soci effettivi.

 

Patrimonio e bilanci

Art. 8

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dai contributi versati dai soci effettivi e dai sostenitori,

b) da donazioni, eredità,

c) da rendite patrimoniali,

d) da proventi derivanti dalla attività della stessa Associazione,

e) da contributi e sovvenzioni erogate a qualsiasi titolo da Enti, Società e Privati.

Tutto il patrimonio è disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento e di investimento dell'Associazione ad eccezione dei beni vincolati dal donatore o testatore. L'esercizio sociale comincia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle sue attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Per ogni anno finanziario, il Consiglio di Amministrazione presenta all'assemblea ordinaria dei soci entro il 30 (trenta) aprile il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente nonché il bilancio preventivo dell'anno in corso.

Il bilancio consuntivo approvato deve essere inviato all’Associazione Nazionale entro il 31 (trentuno) maggio successivo all’approvazione.

 

Organi dell'Associazione

Art. 9

Gli organi dell'Associazione sono:

-        l'Assemblea dei soci

-        il Consiglio di Amministrazione

-        il Presidente ed il Vice Presidente

-        il Collegio dei Revisori

Art. 10

I soci effettivi hanno diritto di partecipare e di votare nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, presiedute dal Presidente. Alle stesse possono partecipare il Collegio dei Revisori ed il Comitato scientifico senza diritto di voto. In mancanza del Presidente, l'assemblea sarà presieduta dal Vice Presidente, ovvero dal consigliere più anziano per età.

I soci effettivi non possono essere rappresentati nelle assemblee dell’Associazione mediante il conferimento di delega a terzi.

 

Art. 11

È di competenza dell'assemblea dei soci:

a) determinare il numero ed eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione

b) eleggere il  Presidente, i due membri e i due supplenti del Collegio dei Revisori

c) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente che ha il compito di coadiuvare il Presidente e di sostituirlo in caso di impedimento o assenza

d) discutere ed approvare il programma delle attività presentate dal Consiglio di Amministrazione

e) deliberare l'acquisto dei beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità

f) deliberare sulle modifiche dello statuto e dei regolamenti

g) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione

 

Art. 12

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno.

Può inoltre essere convocata

a) per decisione del Consiglio di Amministrazione

b) su richiesta motivata di un decimo dei soci effettivi, indirizzata al Presidente dell'Associazione

c) su richiesta scritta e motivata del Collegio dei Revisori.

Le assemblee dell'Associazione sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, con avviso inviato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’assemblea: l’avviso deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata spedita ai soci effettivi al domicilio registrato nel libro soci oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il fax e la posta elettronica. L’avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di adunanza che può anche essere diverso dalla sede dell'Associazione.

L'avviso può contenere la data della seconda convocazione.

Art. 13

L'assemblea in sede ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà dei soci effettivi, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, per le modificazioni statutarie, sia in prima che in seconda convocazione, a norma dell'art. 21 c.c.

I verbali sono redatti in forma sintetica dal segretario in carica o, in sua assenza, da persona scelta fra i presenti dal Presidente dell'assemblea.

Art. 14

L'assemblea ordinaria provvede alle nomine dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori. Le deliberazioni delle assemblee ordinaria e straordinaria sono messe a verbale e trascritte nell'apposito libro dei verbali assemblee; il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15

Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre o cinque membri scelti tra i soci effettivi dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e, comunque, fino all'assemblea che precede il  rinnovo delle cariche sociali; i membri prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 17

Al Consiglio di Amministrazione competono le seguenti funzioni:

a) deliberare sulle questioni che riguardano l'attività dell'Associazione per l'attuazione dello scopo associativo, secondo le direttive dell'assemblea

b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi ed il programma delle attività da sottoporre all'assemblea

c) deliberare su ogni atto non riservato all’assemblea

d) curare i rapporti con il volontariato, il personale medico e non medico dei Centri ove l'associazione svolge la propria attività

e) deliberare l'accettazione di domande dei nuovi soci

f) eleggere i componenti del Comitato scientifico

g) conferire eventuali deleghe specifiche ai propri componenti

h) decidere l'eventuale variazione di sede dell'Associazione, fermo restando che dovrà rimanere in Pavia

i) partecipare in concorso con i Consigli di Amministrazione delle Sezioni della Regione Lombardia alla designazione della terna di candidati da proporre all’Assemblea Nazionale per l’elezione del Consiglio di Amministrazione Nazionale

l) riscontrare, anche eventualmente dandone mandato al Presidente o a uno dei Consiglieri, le richieste di dati e documenti, e le istanze di verifica e controllo che pervengano dall’Associazione Nazionale.

Art. 18

Il Presidente dirige l'Associazione, ne ha la rappresentanza legale in ogni sede.

Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere l'assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19

Il Collegio dei Revisori è composto da un Presidente e due membri effettivi, anche non soci, nominati dall'assemblea dei soci. L'Assemblea nomina inoltre due supplenti.

I membri del Collegio vengono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili e all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; i revisori durano in carica per un triennio, svolgono le loro funzioni gratuitamente, salvo diversa deliberazione assembleare, e sono rieleggibili.

Art. 20

Al Collegio dei Revisori compete:

a) controllare la gestione finanziaria e patrimoniale, accertando il rispetto delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti, la tenuta della contabilità

b) presentare all'assemblea dei soci una propria relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo e contabile.

Art. 21

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione per un triennio, è rinnovabile e svolge anche le funzioni di tesoriere, con il compito di gestire la cassa dell'Associazione e di operare sui conti correnti bancari e postali già in essere.

Il Segretario cura il disbrigo delle questioni di ordinaria amministrazione, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni compito demandatogli dal Presidente, tra cui l'assistenza per la regolare convocazione delle assemblee e del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario partecipa, senza diritto di voto, se non componente del Consiglio di Amministrazione, alle sedute del Consiglio stesso ed alle riunioni dell'Assemblea, avendo, in particolare, la cura dei verbali.

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato scientifico, che sarà composto da tre a cinque membri, anche non soci, per la durata di un triennio rinnovabile.

Il Comitato scientifico avrà il compito di organo di consulenza per il raggiungimento delle finalità di ricerca in rapporto agli obiettivi istituzionali dell'Associazione.

 

Disposizioni finali

Art. 23

L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea dei soci convocata in sede straordinaria. In tale circostanza il verbale deve essere redatto da Notaio.

In particolare l’associazione si scioglie qualora il numero dei soci effettivi e dei sostenitori sia complessivamente inferiore a venti.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione deve nominare uno o più liquidatori del patrimonio ai sensi dell'art. 30 c.c.

In caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto, sentito il parere dell’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996,  all’AIL Nazionale, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 24

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le norme dello statuto dell’AIL Nazionale nonché le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di enti non lucrativi.